 
Ecobonus edilizia al 110% - Proroghe ed aggiornamenti 2022
Nel nuovo decreto del governo, è prorogato il superbonus del 110% per molte opere di ristrutturazione edilizia. L'ecobonus al 110% è stato confermato fino al 2023!
L'approvazione del Decreto Rilancio 34/2020 ha aperto nuove interessanti prospettive per il settore delle costruzioni con la previsione di una detrazione fiscale potenziata al 110% per interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico e l'installazione di impianti solari fotovoltaici.
L'attuale versione della misura, che dovrà essere supportata dalla legge di conversione, prevede che la nuova detrazione fiscale del 110% si applichi alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dall'1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Questo termine è stato ulteriormente aggiornato
Decreto Rilancio 34/2020 ed Ecobonus al 110%: quali interventi accedono al superbonus
Quali sono gli interventi che potranno accedere alla detrazione fiscale del 110%? Precisando sempre che al momento si tratta di considerazioni basate sull'ultima bozza entrata nel Consiglio dei Ministri che poi l'ha effettivamente approvata e che si dovrà attendere prima la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Rilancio e poi quella della legge di conversione, ecco gli interventi che possono accedere al superbonus del 110%:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. È anche previsto che i materiali isolanti utilizzati rispettino i criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici; tetto di spesa: ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;
 tetto di spesa: ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;
 tetto di spesa: ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
Aspetto importante e da non trascurare è che il superbonus del 110% spetta anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei suddetti punti.
Potranno beneficiare del superbonus edilizia tutti i cittadini o i complessi condominiali che desiderano compiere lavori di riqualificazione energetica o di sicurezza sismica negli edifici.
È una misura a costo zero, che infatti prevede il 110% di beneficio, e che può essere applicata in due modi:
- Detrazione fiscale pari al 110% nella Dichiarazione dei Redditi sulla somma spesa per i lavori;
- Sconto totale in fattura con la cessione del credito d’imposta all’impresa che ha compiuto i lavori. In tal caso, la ditta potrà a sua volta cedere il credito ai fornitori, o anche agli istituti bancari per ottenere liquidità immediata per il lavoro effettuato.
Il beneficio del bonus per gli interventi di riqualificazione energetica e di prevenzione anti-sismica saranno accettati solo in uno dei seguenti casi:
- I lavori comportano un miglioramento delle condizioni dell’edificio di minimo due classi;
- A fine lavoro, l’edificio passa dalla classe B alla classe A.
Gli interventi possono riguardare sia le prime che le seconde case e potrai accedere all'incentivo anche in caso volessi demolire e ricostruzione l'immobile.
QUALI DEI MIEI SERVIZI RIENTRANO NEI BONUS PER L'EDILIZIA?
- coibentazioni
- ristrutturazioni facciate
- ristrutturazioni edilizie
- sostituzione infissi
- impermeabilizzazioni
NOTA SCADENZE
A seguito delle variazione dettate dal decreto Sostegni 59/2021, sono state modificate le scadenze in tale modo:
- Unifamiliari - 30 Giugno 2022
- Condomini - 31 Dicembre 2022
- Edifici da 2 a 4 unità - 31 Dicembre 2022
- IACP - 31 Dicembre 2023
 
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